Art. 15.
(Disposizioni applicabili al patto civile di solidarietà).

      1. Oltre alle disposizioni del presente capo, si applicano al patto civile di solidarietà, in quanto compatibili, le norme del codice civile in materia di contratti, fatta eccezione per le disposizioni relative alla rescissione e alla risoluzione.
      2. I modi di scioglimento del patto civile di solidarietà sono disciplinati esclusivamente dalla presente legge.